FAQ
La L.R. n. 12 del 8 maggio 2009, normativa in materia di Consorzi di bonifica, suddivide il territorio regionale in dieci comprensori, affidati ad altrettanti Consorzi di bonifica, amministrati da un Assemblea costituita da venti consiglieri eletti dai consorziati.
I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, nonché i contribuenti, di cui all’art. 39 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario fatta salva la possibilità della maggioranza del numero degli intestatari di individuare, per l’espressione del solo diritto di voto, altro votante fra i comproprietari.
Ad esempio:
- Nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal primo intestatario.
- Nel caso di una comunione costituita da 5 comproprietari, è necessario che la nomina di uno di essi venga sottoscritta da 3 tre intestatari.
Ad esempio:
- Nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal primo intestatario.
- Nel caso di una comunione costituita da 5 comproprietari, è necessario che la nomina di uno di essi venga sottoscritta da 3 tre intestatari.
Data di ultima modifica: 02/10/2024